Osservazioni al Piano Urbanistico Esecutivo per Bagnoli -Napoli-

 

 

1) Incompatibilità tra le attuali condizioni ambientali ed il Piano Esecutivo per Bagnoli

Premesso che

a)     con la Legge 18 novembre 1996 n. 582 vengono emanate le disposizioni per il risanamento ambientale dell’area di Bagnoli ivi incluso “la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa”

b)     con Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 il Governo dà attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

c)     il comma 6, art. 17, del suddetto D. L. 22/97 recita che “Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.”

E considerato che:

I    attualmente il risanamento ambientale dell’area è ancora lontano dall’essere completato potendo stimare essere stati realizzati meno del 50% delle opere di bonifiche programmate;

II  nell’area di bagnoli oltre a gravare il rischio ambientale è presente anche il rischio idrogeologico per la soluzione del quale sono stati redatti progetti preliminari per la sistemazione della rete fognaria i cui costi di attuazione sono insostenibili dallo stesso Governo.

Si osserva che le attuali condizioni ambientali dell’area oggetto del Piano Urbanistico Esecutivo sono inequivocabilmente incompatibili con la destinazione d’uso che il medesimo strumento urbanistico prevede. Difatti i limiti di accettabilità di contaminazione sono ancora lontani dagli standard ammessi. Tale condizione fa si che oggi il Piano Esecutivo per Bagnoli non può essere approvato perché nei fatti e per legge è inapplicabile. E, se approvato e reso esecutivo può essere variato o sospeso.

Si ritiene, quindi, opportuno sospendere, “congelare”, il Piano Esecutivo per Bagnoli almeno fino a quando la bonifica non sia stata ultimata e le opere per il risanamento del dissesto idrogeologico non siano state avviate.

 

 

 

 

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