1) Incompatibilità tra le attuali condizioni ambientali ed il Piano Esecutivo
per Bagnoli
Premesso
che
a)
con la Legge 18 novembre 1996 n. 582 vengono emanate le disposizioni per
il risanamento ambientale dell’area di Bagnoli ivi incluso “la
bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del
ripristino della morfologia naturale della costa”
b)
con Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 il Governo dà
attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
c)
il comma 6, art. 17,
del suddetto D. L. 22/97 recita che “Qualora la destinazione d'uso prevista
dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di
accettabilita' di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di
sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da
attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area
bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni
comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani
territoriali.”
E
considerato che:
I
attualmente il risanamento ambientale dell’area è ancora lontano
dall’essere completato potendo stimare essere stati realizzati meno del 50%
delle opere di bonifiche programmate;
II
nell’area di bagnoli oltre a gravare il rischio ambientale è presente
anche il rischio idrogeologico per la soluzione del quale sono stati redatti
progetti preliminari per la sistemazione della rete fognaria i cui costi di
attuazione sono insostenibili dallo stesso Governo.
Si
osserva che le attuali condizioni ambientali dell’area oggetto del Piano
Urbanistico Esecutivo sono inequivocabilmente incompatibili con la destinazione
d’uso che il medesimo strumento urbanistico prevede. Difatti i limiti di
accettabilità di contaminazione sono ancora lontani dagli standard ammessi.
Tale condizione fa si che oggi il Piano Esecutivo per Bagnoli non può essere
approvato perché nei fatti e per legge è inapplicabile. E, se approvato e reso
esecutivo può essere variato o sospeso.
Si
ritiene, quindi, opportuno sospendere, “congelare”, il Piano Esecutivo per
Bagnoli almeno fino a quando la bonifica non sia stata ultimata e le opere per
il risanamento del dissesto idrogeologico non siano state avviate.
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